Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che riproduce parte del testo già presentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 2693), è finalizzata a dare piena attuazione ai princìpi del «giusto processo» contenuti nell'articolo 111 della Costituzione.
      In tale prospettiva, allo scopo appunto di adeguare la vigente normativa codicistica ai princìpi del «giusto processo», si propone di ridefinire le cause di astensione e di ricusazione del giudice, nonché le modalità per rilevare le medesime.
      Il principio del «giusto processo» impone, tra l'altro, anche che la persona accusata «disponga del tempo e delle condizioni necessari per la sua difesa»; si propone dunque che i termini per la difesa possano, su richiesta del difensore dell'imputato o delle altre parti private, essere prorogati fino a tre mesi.
      Al fine, invece, di abbreviare e rendere maggiormente certi i tempi del processo, si propongono: a) la fissazione del dies a quo delle indagini al momento in cui il nome dell'indagato è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e non, come avviene attualmente, al momento in cui il predetto nome è iscritto nel registro delle notizie di reato; b) la previsione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini di legge. Difatti, la prassi, invalsa in alcuni uffici giudiziari, di ritardare l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e, quindi, di allungare i termini di durata delle indagini, non può più essere tollerata, soprattutto dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione (ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999), a norma del quale la legge deve assicurare la «ragionevole durata» del processo.
      Si prevede inoltre il nuovo istituto del «fermo provvisorio», molto simile alla first appearance

 

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di origine anglosassone, introducendo l'articolo 291-bis del codice di procedura penale, in forza del quale, prima che sia disposta una misura coercitiva di natura custodiale, il giudice deve valutare, in contraddittorio con l'indiziato, gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero ha richiesto la privazione della libertà personale.
      In tema di custodia cautelare, inoltre, si prevede che tale misura non possa essere comunque disposta nei casi di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale.
      In tema, infine, di sospensione condizionale della pena, si prevede che, quando ne ricorrano le condizioni, il giudice dell'esecuzione possa applicare la sospensione condizionale della pena in caso di declaratoria di incostituzionalità o di abrogazione della norma incriminatrice.
 

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